Statuto Associazione “A Chiare Lettere” APS

di A Chiare Lettere

Articolo 1 – Denominazione

E’ costituita ai sensi del Dlgs n. 117/2017 “l’Associazione A CHIARE LETTERE – APS associazione di promozione sociale”, non riconosciuta, per lo svolgimento di attività di assistenza socio sociale, socio- sanitaria, istruzione, ricerca, formazione e divulgazione sui problemi inerenti l’età evolutiva, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di associazione di promozione sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione rivolta al pubblico e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2 – Sede

L’associazione ha sede legale a Taranto in viale Unicef, 32 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con delibera di Assemblea.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 4 – Scopi

L’Associazione è apartitica, non ha carattere politico, opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, partecipazione e democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, alle quali tutti gli associati possono accedervi nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione in particolare si propone:
a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;
b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
L’Associazione persegue i propri fini attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: .

  • assistenza sociale, assistenza socio-sanitaria, formazione e divulgazione sui problemi inerenti l’età evolutiva, il disagio in età evolutiva, le disabilità e l’handicap, i disturbi dell’apprendimento;
  • promozione di iniziative di ricerca scientifica nel campo dell’età evolutiva, del disagio in età evolutiva, dei disturbi cognitivi, del linguaggio e dell’apprendimento;
  • promozione, organizzazione, gestione e coordinamento con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali, le Aziende U.S.L. ed altre organizzazioni del Terzo Settore di programmi di iniziativa sociale e percorsi di formazione professionale per l’integrazione e l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disagio, disturbi di apprendimento e handicap;
  • promozione, organizzazione, gestione e coordinamento con il MIUR e le scuole per la formazione degli insegnanti sulle tematiche relative al disagio, disabilità e handicap dei soggetti in età evolutiva;
  • diffusione e informazione scientifica, divulgativa, operativa e logistica sulle relative problematiche ed interventi;
  • promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
  • progettazione, organizzazione e realizzazione di servizi, attività e ricerche, rivolti a: minori, adulti, famiglie, categorie svantaggiate e disabili;
  • progettazione realizzazione di attività di orientamento scolastico e professionale, di prevenzione dei comportamenti a rischio e promozione delle risorse, di educazione psicopedagogica e socio-affettiva nel ciclo evolutivo e di servizi di mediazione scolastica;
  • progettazione e realizzazione di servizi a sostegno della funzione genitoriale;
  • progettazione e gestione di iniziative in ambito scolastico tra le quali laboratori esperenziali, educativi e didattici, campi scuola, e gite di istruzione per studenti, insegnanti e famiglie, gruppi di incontro con genitori, attività di supervisione e corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti, supporto alla dirigenza scolastica nell’ambito organizzativo, progettuale e valutativo;
  • formazione dei formatori con competenza specifica e formazione per il personale della scuola

L’ associazione si propone, inoltre, di fornire ai minori con difficoltà e alle loro famiglie un aiuto per trovare risposta ai loro problemi sia diagnostici che di assistenza scolastica e riabilitativa.
L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L’associazione puo’ esercitare, a norma dell’art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. >L’associazione puo’ inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art.7 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 5 – Soci

Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci possono essere:
Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo.
Soci Operativi
Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso. I Soci Operativi appartengono alle seguenti categorie:
a) psicologi, medici specialisti, logopedisti, educatori professionali, personale della riabilitazione ed altre figure professionali, la cui qualificazione e/o esperienza possano sostenere e favorire le iniziative della associazione nei diversi campi;
b) insegnanti, dirigenti scolastici, pedagogisti e pedagogisti clinici, psicopedagogisti;
c) genitori di minori con disagio, handicap, disturbi cognitivi, dell’apprendimento e del linguaggio;
Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che sono impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
I soci onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee dell’associazione.
Soci Sostenitori
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
La partecipazione del socio alla vita dell’associazione non dovrà avere carattere di temporaneità.
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e gli eventuali regolamenti nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione. La qualità di socio si realizza con l’iscrizione nel libro dei soci, salvo deliberazione contraria motivata del Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e a garantire la partecipazione attiva alla vita dell’ente.

Articolo 6 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde per:
-Decesso;
-Il mancato versamento della quota associativa annuale nel termine fissato dai regolamenti verrà interpretato dall’associazione come notifica della volontà del socio di recedere dal novero dei partecipanti. -Dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata;
-Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

Articolo 7 – Patrimonio

Il Fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dal contributo versato dai soci fondatori e da eventuali altre fonti di finanziamento.

Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) dai contributi concessi da enti e privati
c) dai frutti e dalle rendite di beni e valori appartenenti all’Associazione, nonché dai proventi dell’eventuale alienazione di essi
d) dai contributi erogati dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali in seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti presentati e finanziati
e) da ogni altro contributo compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
f) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
g) da contributi di organismi internazionali;
h) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
i) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione.
L’ammontare della quota sociale verrà determinata ogni anno dall’Assemblea Ordinaria.
Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’associazione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

Articolo 8 – Esercizi Finanziari

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo con la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre il 30 aprile successivo. Gli utili o gli

avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Dal bilancio annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuite, neanche in modo indiretto durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 10 – Assemblea

L’ assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L’ assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’ assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l’Assemblea ha il compito:
a) di ratificare l”importo delle quote sociali annue stabilite da Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio annuale;
c) di deliberare sulle eventuali modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa;
d) di deliberare, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione e sulla elezione del Consiglio Direttivo.
L’ assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di giugno.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
L’ assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (ovvero, in sua assenza, da almeno due Consiglieri) almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta anche via fax o e-mail.
L’ assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero ne riceva richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci.
L’ assemblea in prima convocazione sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
L’ assemblea in seconda convocazione, che dovrà essere convocata non prima di ventiquattro ore da quella in prima convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni verranno assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. Le delibere concernenti modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno essere approvate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Ogni socio, purché maggiore di età, ha diritto di voto in assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, purché non appartenente al Consiglio Direttivo. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
L’ assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’Assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

L’amministrazione della Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Il sistema elettorale sarà stabilito con successivo regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo nel

rispetto dei principi democratici dell’Associazione e dei diritti di uguaglianza di tutti i partecipanti e del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
Il Consiglio elegge tra i soci componenti, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente stabilendo limiti nella corresponsione di salari e stipendi in misura non superiore al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche (art. 10 comma 6, lettera e del dlgs. 460/97), di predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per età.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell’ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Dopo tre assenze consecutive non giustificate il consigliere verrà dichiarato decaduto: in caso di decadenza e/o dimissioni di uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti con i primi non eletti; in caso di decadenza o dimissioni della maggioranza di componenti il Consiglio, tutto il Consiglio decadrà e si dovrà provvedere alle nuove nomine.
La decadenza di un consigliere verrà deliberata dal Consiglio Direttivo e da questi comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata a.r.
Ogni variazione nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all’Assemblea alla prima riunione. Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del dlgs n. 460/97.

Articolo 12 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d”urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

  • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
  • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e

puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati; – emanare gli eventuali regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal vice-Presidente.

Articolo 13 – Rappresentanza

La rappresentanza legale dell’associazione spetta a tutti gli effetti al Presidente ed in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente. Il Presidente potrà delegare, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, un altro Consigliere o nominare Procuratori.

Articolo 14 – Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all’associazione.

Articolo 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove nominato, si compone di tre membri.
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto e valide per il Consiglio Direttivo. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, dandone parere sui bilanci.

Articolo 16 Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Taranto.

Articolo 17 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’associazione, sia in prima che in seconda convocazione, deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa il patrimonio dell’ente sarà destinato ad altra organizzazione Onlus operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo per il terzo settore previsto dall’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 18 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra i soci e/o tra questi e l’associazione verranno sottoposte, con espressa esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Norme finali

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile ed alle leggi speciali di riferimento.

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy